STATUTO
Art.1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione Ricreativa e Culturale denominata Moto Club Polizia di Stato, club motociclistico ufficiale della Polizia di Stato. Il tesseramento è aperto a tutti coloro che condividono i valori etici e morali dell’Associazione, nello spirito aggregativo, nel raggiungimento degli scopi sociali e nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
Presso la sede storica di Sanremo, Piazza Don Orione c/o posto Polizia Ferroviaria, rimangono depositati tutti gli atti e documenti inerenti all’attività di gestione antecedente all’emanazione del presente statuto, i memorabilia, targhe, coppe e analoghi riconosci-menti acquisiti durante il periodo di affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana nonché altri atti e documenti di interesse storico-culturale relativi al periodo di prima attività dell’Associazione. Custode del materiale sopra indicato viene nominato il primo Presidente Onorario dell’Associazione.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art.2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Roma (RM), presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto”, Via Fornaci di Tor di Quinto s.n.c.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà eventualmente essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria.
Con delibera del Consiglio Direttivo, sul territorio nazionale possono essere, inoltre, istituite sedi territoriali dell’Associazione.
Art.3 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.4 – OGGETTO E FINALITÀ
Lo spirito dell’Associazione si conforma ai principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione, apolitica, apartitica ed asindacale, si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività della carica presidenziale.
Per il perseguimento delle finalità sociali e solidaristiche l’Associazione si avvale, a titolo gratuito, di propri associati, potendo conferire ad alcuni di essi, previa delibera del Consiglio Direttivo, l’incarico di cura organizzativa e gestionale delle sedi territoriali istituite.
Gli scopi dell’Associazione sono:
• rafforzare lo spirito di corpo tra appartenenti alla Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.
• promuovere l’immagine della Polizia di Stato accogliendo tutti coloro che ritengono che la pratica del motociclismo in forma collettiva possa accrescere la positiva idea dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza su disponibilità e sensibilità all’aspetto sociale.
• organizzare eventi motociclistici, di carattere socio-turistico e ricreativo, orientati alla raccolta di fondi da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio” ovvero all’assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno.
L’Associazione può inoltre svolgere, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e che non richiedano il possesso di particolari presupposti tecnico-giuridico-professionali per il loro espletamento; tali attività sono in ogni caso approvate singolarmente con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art.5 – LOGO
Il logo dell’Associazione, effigiato nel presente Statuto, è di uso esclusivo del sodalizio e sono autorizzati ad utilizzarlo solo i componenti dell’Associazione, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
TESSERAMENTO
Art.6 – ASSOCIATI
All’Associazione possono aderire le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (nonché i minori autorizzati dagli esercenti la potestà genitoriale), in possesso di buona condotta morale, civile e penale, che condividano in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti e che intendano partecipare alle attività della stessa.
Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo anche a mezzo dei sistemi di accreditamento individuati e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso.
Nella domanda di ammissione, gli interessati dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, le direttive organizzative interne nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo si determina sulla domanda di associazione secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L’ammissione deve essere comunicata all’interessato.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo, a mezzo dei sistemi di accreditamento individuati, entro 60 giorni, motiva il rigetto e lo comunica all’interessato.
La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Gli associati sono suddivisi in tre categorie:
• ordinari – appartenenti ai Ruoli della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza.
• simpatizzanti – non appartenenti ai Ruoli della Polizia di Stato.
• onorari – su proposta degli incaricati della gestione delle sedi territoriali al Consiglio Direttivo, nel numero massimo di due per sede, sono individuati per le particolari attività svolte in favore dell’Associazione o per i motivi indicati nella nomina.
Art.7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.
Gli associati appartenenti alla categoria “ordinari” hanno il diritto di:
• informazione sulle attività dell’Associazione.
• consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente.
• partecipare alle assemblee.
• esprimere il proprio voto personalmente o per delega.
• eleggere ed essere eletti alla carica presidenziale se in possesso dei requisiti soggettivi.
Tutti gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le direttive organizzative interne, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non versano quota associativa.
Gli associati non perseguono scopi diversi da quelli dell’Associazione e non pongono in essere comportamenti o attività che possano creare turbative, disservizi o danni di qualsiasi genere all’Associazione.
Art.8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per:
• decesso.
• dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso, avrà decorrenza immediata.
• decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 3 mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all’interessato.
• scioglimento dell’Associazione.
• esclusione: viene deliberata dal Consiglio Direttivo, senza istruttoria, quando il comportamento dell’associato viola palesemente i precetti dello Statuto e delle disposizioni integrative emanate.
Nel caso in cui l’associato compia atti non previsti nello Statuto, dalle disposizioni integrative emanate nonché dalle delibere approvate dagli organi associativi ovvero tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione nonchè in ogni altro caso in cui intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso, che potrà eventualmente farsi assistere da un Referente territoriale a sua scelta.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’interessato, ha validità permanente ed il destinatario non può essere riammesso nell’Associazione nemmeno in forma di sostenitore.
Art.9 – SOSTENITORI
I sostenitori aderiscono all’Associazione in forma esterna previa presentazione, ed approvazione del Consiglio Direttivo, di apposita domanda; essi contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante donazioni in denaro, di beni mobili ovvero conferendo alla stessa altri strumenti, servizi o supporti logistici utili al perseguimento dei fini sociali.
I sostenitori non hanno facoltà di voto e non possono essere eletti a ricoprire cariche nell’amministrazione del Moto Club.
Art.10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Gli organi dell’Associazione sono:
• Assemblea degli Associati.
• Consiglio Direttivo.
• Presidente.
Art.11 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati appartenenti alla categoria “ordinari”, a far data dalla determinazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni associato appartenente alla categoria dei soci “ordinari” ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati della medesima categoria.
Ogni associato appartenente alla categoria dei soci “ordinari” può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
In particolare l’Assemblea ha il compito di:
• approvare il rendiconto conto consuntivo ed eventualmente quello preventivo.
• deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
• proporre e valutare le modifiche al presente documento.
• eleggere la carica del Presidente dell’Associazione.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art.12 – CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è composta da tutti gli associati appartenenti alla categoria “ordinari” e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei rendiconti e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati appartenenti alla categoria “ordinari”; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate mediante affissione sulla bacheca della sede sociale e/o comunicazione per mezzo di email e/o comunicazione sui canali ufficiali dell’Associazione, da diramarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L’Assemblea può essere tenuta anche in modalità telematica, mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici, onde consentire la partecipazione del maggior numero di associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
La riunione avviene, alle seguenti condizioni:
• che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di eventuali votazioni.
• che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e ad eventuale vota-zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art.13 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati appartenenti alla categoria “ordinari” intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati appartenenti alla categoria “ordinari” ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti in proprio o per delega.
La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato appartenente alla categoria “ordinari” ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art.14 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da altri 3 membri, da lui scelti fra tutti gli associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
I membri nominati del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rinominabili.
Se vengono a mancare uno o più componenti nominati, il Presidente provvede a sostituirli nominando al loro posto uno o più diversi associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere altre cariche all’interno dell’Associazione.
EVENTI
Siate liberi di guardare lontano anche oltre l’orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto, che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale.
⚊ Roberto Patrignani
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Art.15 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio al fine di deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati appartenenti alla categoria “ordinari”, oppure dietro richiesta di almeno 2 dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, ivi comprese quelle con eventuali organi ausiliari e tecnici di cui ritiene di avvalersi per specifiche esigenze, sono tenute anche in modalità telematica, mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici, onde consentire la partecipazione del maggior numero di componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e le funzioni di segretario sono svolte da altro componente da lui designato.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e devono risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti, l’espressione del Presidente ha valore doppio.
Ogni associato appartenente alla categoria “ordinari” ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art.16 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dal Presidente e dall’Assemblea degli associati appartenenti alla categoria “ordinari” nonché la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:
• indire adunanze, convegni, riunioni e curarne la tempestività ed effettività delle convocazioni.
• curare le procedure di elezione del Presidente ed eleggere il Vice Presidente.
• assegnare e nominare, tra tutti gli associati aventi adeguata competenza tecnico giuridico professionale, l’incarico di Tesoriere e di Social Media Manager.
• amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio.
• valutare, alla fine di ogni esercizio, il rendiconto consuntivo e l’eventuale rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
• deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con l’emanazione di direttive interne che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti specifici ed organizzativi della vita dell’Associazione.
• deliberare la sigla di convenzioni con realtà commerciali esterne anche per la realizzazione di acquisti di gruppo.
• deliberare, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale dell’Associazione, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e che non richiedano il possesso di particolari presupposti tecnico-giuridico-professionali per il loro espletamento.
• decidere sull’ammissione di tutti gli associati.
• disporre i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati, al verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 8.
• decidere tipologia, foggia e modalità di distribuzione sul territorio dell’abbigliamento ufficiale di club.
• proporre all’Assemblea degli Associati le modifiche al presente documento ed adottare le determinazioni da questa raggiunte in merito, sia di iniziativa che su proposta.
• determinare la quota associativa annuale.
• determinare ed acquistare il gadget annuale destinato agli associati.
• approvare il calendario degli eventi dell’anno successivo a quello di esercizio.
• deliberare sulle candidature delle sedi territoriali allo svolgimento del moto raduno nazionale, sulla scorta dei dati conoscitivi trasmessi dalle stesse.
• proporre al Presidente il conferimento di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione.
• istituire sedi territoriali, nominandone il relativo Referente e provvedendo alle successive nomine in sostituzione, con potere di revoca.
Art.17 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.
Il Presidente è eletto previa candidatura al Consiglio Direttivo, che cura lo svolgimento delle elezioni, con i voti dei due terzi dell’Assemblea; alla carica può essere eletto qualsiasi associato appartenente alla categoria “ordinari” in possesso dei requisiti soggettivi, iscritto all’Associazione da almeno 3 anni consecutivi.
Il Presidente eletto dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente in particolare:
• provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di organi ausiliari di cui ritiene opportuno disporre per una migliore gestione dell’Associazione.
• è titolato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, anche per il tramite di componenti del Consiglio Direttivo; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; autorizzare incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio nazionale.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione utile.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Il Presidente, al termine del proprio mandato, se non rieletto, acquisisce di diritto la qualità di Presidente Onorario.
Tra il Presidente uscente e quello subentrante viene redatto uno specifico documento in cui viene attestato il passaggio delle consegne del patrimonio e dei beni amministrati dall’Associazione.
Il Presidente non può assumere altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.18 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario, di volta in volta nominato nello svolgimento delle singole riunioni, compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili nonché di predi-sporre il rendiconto dell’Associazione.
Art.19 – IL REFERENTE DELLA SEDE TERRITORIALE
Il Referente della sede territoriale è il rappresentante dell’Associazione sul territorio, responsabile innanzi al Consiglio Direttivo, ai terzi ed in giudizio.
Il Referente è un associato appartenente alla categoria “ordinari” in forza presso un Ufficio o Reparto della sede in parola ovvero residente o domiciliato nella stessa se cessato dai Ruoli.
Il Referente della sede territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo al momento dell’istituzione della sede, dura in carica 3 anni ed è rinominabile.
Alla scadenza naturale dell’incarico o al momento della rinuncia da parte dell’interessato, l’indicazione dei Referenti designati per la sede territoriale è fatta al Consiglio Direttivo a mezzo di segnalazione sulla casella di posta elettronica ufficiale; il Consiglio valuta le caratteristiche dei candidati e si esprime indicando il nominativo dell’associato individuato per il prosieguo delle attività presso la sede territoriale interessata e procedendo alla sua nomina.
Se non rinominato, tra il Referente territoriale uscente e quello subentrante viene redatto uno specifico documento in cui viene attestato il passaggio di consegne, di patrimonio e di beni amministrati.
Il Referente nomina un suo sostituto per lo svolgimento di tutte le funzioni in caso di assenza o legittimo impedimento nonché per seguire specifiche mansioni da lui indicate; può inoltre avvalersi, per la gestione delle attività della sede territoriale, di altri soci, attribuendo agli stessi gli incarichi che ritiene necessari per lo svolgimento della vita dell’articolazione.
L’incarico di Referente territoriale può essere revocato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui lo stesso compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, delle disposizioni integrative emanate nonché delle delibere approvate dagli organi associativi ovvero tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione nonché in ogni altro caso in cui intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto fiduciario a presupposto della sua nomina. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di revoca, previa contestazione degli addebiti e sentito l’interessato, se richiesto dallo stesso.
Il provvedimento di revoca deve essere comunicato all’interessato.
L’elenco dei Referenti delle sedi territoriali può essere pubblicato sulle pagine ufficiali dell’Associazione.
Art.20 – ATTRIBUZIONI DEL REFERENTE DELLA SEDE TERRITORIALE
Il Referente della sede territoriale:
• coordina le attività locali di club assicurando lo svolgimento di iniziative indirizzate al rafforzamento delle intese e dei rapporti tra gli associati presenti sul territorio.
• attua, nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo, le iniziative necessarie alla promozione dell’immagine e delle progettualità del Moto Club, informandone tempestivamente e preventivamente il Consiglio stesso.
• svolge attività di proselitismo per conto dell’Associazione con particolare cura nel coinvolgimento dei soggetti appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza presenti negli Uffici e Reparti di polizia presenti sul territorio di competenza.
• svolge attività di preliminare verifica del possesso dei requisiti associativi nei soggetti che intendono associarsi, a mezzo dei sistemi di accreditamento individuati.
• provvede all’organizzazione ed alla gestione delle attività locali dell’Associazione secondo gli obiettivi statutari, strutturando eventi motociclistici orientati alla raccolta di fondi da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio” ovvero all’assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno.
• sorveglia sull’impiego del logo attribuito alla sede territoriale dal Consiglio Direttivo all’atto dell’apertura e cura che l’esposizione di questo ed altri simboli sociali, sia nel corso degli eventi che, in genere, da parte degli associati ricadenti nella propria sede, venga effettuata secondo i canoni stabiliti dall’Associazione.
• cura la distribuzione dei gadgets annuali presso tutti gli associati presenti nel territorio di competenza.
• programma il calendario degli eventi entro il mese di novembre dell’anno precedente, con trasmissione al Consiglio Direttivo per le valutazioni sulla sovrapposizione con altre manifestazioni di particolare rilievo.
• cura i rapporti con Enti ed Istituzioni locali per lo svolgimento degli eventi, assicurandone tempestiva e preventiva informazione al Presidente, deputato alle iniziative generali di relazione con gli stessi.
• assicura che, nel corso degli eventi, vengano impartite precise indicazioni di rispetto delle norme del codice della strada.
• cura la gestione ordinaria del conto corrente e predispone il rendiconto annuale della sede territoriale da inviare al Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Art.21 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
• libro degli associati.
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art.22 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative e contributi degli associati.
• erogazioni liberali di associati e terzi.
• donazioni.
• entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
• introiti derivanti da eventi creati dall’Associazione o da attività svolte in collaborazione con altre associazioni.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità sociali.
4. Le quote annuali di iscrizione dei soci all’Associazione, determinate dal Consiglio Direttivo, vengono così ripartite:
• 2/3 della quota vengono destinati alle attività dell’Associazione di livello generale.
• 1/3 della quota viene destinato alle attività delle sedi territoriali.
Art.23 – BENI MATERIALI
Tutte le articolazioni del Moto Club Polizia di Stato, per il raggiungimento dei fini sociali, possono impiegare beni acquistati o acquisiti a titolo gratuito da sostenitori, altre associazioni, Istituzioni o Enti.
I beni di cui l’Associazione è in possesso o ne ha l’utilizzo devono risultare da formali documenti tenuti dal Consiglio Direttivo, cui le sedi territoriali inviano copia dei documenti acquisiti o redatti, mantenendone l’originale ai propri atti.
L’elenco dei beni posseduti o utilizzati deve risultare nel passaggio di competenze tra coloro che l’amministrano le varie articolazioni dell’Associazione (Presidente e Referenti delle sedi territoriali).
Art.24 – CONVENZIONI COMMERCIALI
L’Associazione può stipulare a livello nazionale convenzioni con realtà commerciali finalizzate ad incentivare l’aggregazione dei soci nell’ottica del miglior raggiungimento degli scopi sociali. Le convenzioni possono avere ad oggetto la prestazione di servizi o la fornitura di beni, anche per la realizzazione di acquisti di gruppo.
Le convenzioni, per specifiche relative alle realtà territoriali, possono altresì essere stipulate con campo di applicazione limitato ad esclusivi ambiti di interesse.
Le convenzioni vengono attivate con delibera del Consiglio Direttivo ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno, laddove non diversamente previsto tra i contraenti.
Delle convenzioni stipulate viene data pubblicità sulle pagine di comunicazione ufficiali dell’Associazione.
Art.25 – SISTEMI DI COMUNICAZIONE
L’Associazione, per le comunicazioni con i propri associati nonché per la promozione dell’immagine e delle iniziative verso l’esterno, si avvale di piattaforme ufficiali approvate dal Consiglio Direttivo.
Il coordinamento dei suddetti sistemi di comunicazione è demandato al Consiglio Direttivo che determina gli standard qualitativi della comunicazione.
È vietato l’utilizzo e l’alimentazione di pagine di comunicazione diverse da quelle ufficiali, nonché la creazione di nuove piattaforme che utilizzino loghi, denominazione o qualsiasi riferimento, anche solo grafico, all’Associazione.
La responsabilità per l’inserimento sui canali ufficiali di informazioni, scritti e/o immagini, in prima persona o riportate da altre fonti, grava su colui che l’effettua ed è sottoposta a valutazione del Consiglio Direttivo.
Art.26 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il rendiconto consuntivo e l’eventuale preventivo, che fa visionare al Consiglio Direttivo per esser messo a disposizione degli associati appartenenti alla categoria “ordinari” 5 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea annuale.
Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art.27 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE
La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
L’Assemblea deve provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati appartenenti alla categoria “ordinari”.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non possono essere divise tra gli associati, ma devono essere devolute al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”.
Art.28 – ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento dell’Associazione è indossato in tutte le manifestazioni ufficiali cui il Club partecipa di iniziativa o su invito.
L’abbigliamento è approvato dal Consiglio Direttivo ed autorizzato su tutto il territorio nazionale con le modalità di distribuzione da questo stabilite.
Il Consiglio Direttivo, previa valutazione di un’immagine campione del prodotto da realizzare, può autorizzare il confezionamento di capi di abbigliamento e di gadgettistica di tipo e colore differente da quelli approvati, da distribuire unicamente in occasione di eventi strutturati.
È vietata l’adozione di capi di abbigliamento recanti qualsiasi riferimento all’Associazione non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo nonché la variazione di qualsiasi dettaglio dell’abbigliamento autorizzato.
Art.29 – MOTO RADUNO NAZIONALE
Il moto raduno nazionale è annuale e può essere organizzato da qualsiasi sede territoriale, che ha facoltà di aggiungere alla propria denominazione un’eventuale nomenclatura aggiuntiva in ragione della specificità territoriale o di altre motivazioni di carattere locale o sociale.
Il progetto di attuazione dell’evento viene presentato al Consiglio Direttivo in occasione della programmazione annuale degli eventi locali, che lo autorizza dopo aver vagliato tutte le proposte presentate in ordine a:
• Fattibilità logistica;
• Capacità ed esperienza del proponente;
• Modalità di realizzazione.
Al fine di agevolare la partecipazione del maggior numero di associati all’evento principale dell’Associazione, nei 15 giorni antecedenti e nei 15 giorni successivi a quelli dell’organizzazione del moto raduno nazionale è sospesa la pianificazione di qualsiasi evento sotto le insegne di club.
Art.30 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio all’Atto Costitutivo dell’Associazione, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
È fatto obbligo ad ogni associato al Moto Club Polizia di Stato di uniformarsi alle previsioni del presente Statuto nel termine massimo di 30 giorni dalla sua adozione.
SOTTOSCRIZIONE
Roma, 10.12.2022
Francesco Paolo CAPELLI
Mauro FRISCIOTTI
Salvatore BONSIGNORE